Art. 13.
(Coordinamento con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente).

      1. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato esercitano

 

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le competenze loro attribuite relative alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, coordinandole con quelle di competenza dello Stato e integrandole nel governo del territorio, e collaborano per la tutela e per il risanamento del suolo e del sottosuolo nonché per il risanamento idrogeologico del territorio, tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. Le modalità di coordinamento degli interventi sono stabilite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Al fine di realizzare un'efficace prevenzione e un'incisiva riduzione dei rischi idrogeologici, tenuto conto anche dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio assicurano l'unitarietà degli indirizzi e la compatibilità delle politiche di settore che incidono sul territorio, provvedendo, altresì, a un costante miglioramento delle politiche ordinarie di gestione e di manutenzione.